FACCIAMO TUTTO NOI, ANCHE L’INVIO TELEMATICO

Oltre alla predisposizione della pratica provvederemo NOI anche all’INVIO telematico della SUCCESSIONE e della VOLTURA.

Caratteristica della pratica di SUCCESSIONE SEMPLICE:

● Residenza del defunto in Italia
● Numero massimo di eredi: 7
● Numero massimo di unità immobiliari: 4
● Numero massimo di conti correnti e/o deposito titoli: 5 (verificare che la banca non richieda l’atto notorio per l’estinzione del conto)
● Numero massimo di tipologia di titoli per ogni deposito titoli: 5
● Non deve essere presente un testamento da pubblicare
● Non devono esserci terreni intestati al defunto
● Non deve esserci una cassetta di sicurezza intestata al defunto
● Il defunto non deve essere proprietario di quote societarie e/o aziende

Per le pratiche di successione con caratteristiche differenti da quelle sopra indicate è possibile richiedere un preventivo personalizzato.

La successione deve essere presentata entro un anno dal decesso.

Per l’elaborazione della pratica la documentazione dovrà essere inoltrata a noi entro e non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza.
Nel caso in cui la pratica ci venga consegnata oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza, il prezzo del servizio viene
maggiorato del 50% ed è necessario contattarci per avere la conferma scritta della possibilità dell’invio entro i termini.

Con l’invio telematico della successione, è possibile richiedere UNA SOLA copia conforme.

Gli obblighi in capo agli eredi e la dichiarazione di successione

A seguito della apertura della successione si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso.

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione solo quando si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:

o         gli eredi sono coniuge / parenti in linea retta

o         il patrimonio mobiliare sia inferiore a Euro 100.000,00

o         non vi siano immobili /diritti reali immobiliari

La dichiarazione di successione non è un atto notarile, ma un amdempimento fiscale che viene redatto su un modello predisposto dal Ministero delle Finanze e che consente allo Stato di riscuotere le imposte sul valore del patrimonio ereditario e in base al rapporto di parentela fra defunto ed eredi.

I documenti necessari

  • L’articolo 30 del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione:
    •  documenti di identità e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;
    • una fotocopia dei documenti di identità del testatore;
    • un estratto dell’atto di morte;
    • il testamento in originale
    • il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
    • gli estratti catastali relativi agli immobili;
    • il certificato di stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
    • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli atti di ultima volontà dai quali é regolata la successione;
    • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
    • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dell’ultimo bilancio o inventario, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
    • la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
    • i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;

La fase della successione ereditaria ha inizio con la morte del defunto; la legge, all’articolo 456 del codice civile, dispone che “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

La presenza di minori o di incapaci

Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.

Si tratta delle autorizzazioni del giudice tutelare che rilevano in particolare con riguardo all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. La legge consente a tali soggetti di accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario.

L’ottenimento di tali autorizzazioni è coadiuvato dall’intervento del notaio. Nel caso del minore di età sono i genitori a decidere circa l’accettazione o la rinuncia dell’eredità dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare. L’interdetto, inabilitato o l’emancipato possono accettare l’eredità tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal giudice tutelare. Le stesse regole valgono per il beneficiario di amministrazione di sostegno salvo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno consenta al beneficiato l’accettazione pura e semplice dell’eredità.

La successione : “legittima” o “testamentaria”.

Si ha “successione legittima” quando il defunto non ha lasciato testamento: in questo caso è la legge a stabilire chi siano gli eredi e per quali quote in base al grado di parentela con il defunto.

Si ha “successione testamentaria” quando il defunto, attraverso un testamento redatto nelle forme di legge, ha manifestato le proprie volontà in ordine agli eredi e alla devoluzione del proprio patrimonio.

Si può avere anche il caso in cui la successione sia regolata sia dal testamento sia dalla legge e ciò si verifica ogni qual volta il testatore abbia disposto solo in parte del proprio patrimonio con la conseguenza che, per i beni di cui il testatore non abbia espressamente disposto, suppliscono i criteri di devoluzione stabiliti dalla legge.

L’imposta di Successione

Di seguito si riporta un prospetto delle aliquote dell’imposta di successione attualmente in vigore secondo la legge italiana:

Grado di parentelaFranchigiaAliquota
Coniuge/parenti in linea retta1 milione4%
Fratelli/ sorelle (collaterali di secondo grado)100.000,006%
Parenti fino al quarto gradoNessuna6%
Affini in linea retta / collaterale fino al terzo gradoNessuna6%
Parenti oltre il quarto grado/affini oltre il terzo grado/estraneiNessuna8%
Persone con handicap riconosciuto grave (ex legge 104/92)1.500.000,00 a prescindere dalla parentela4% 6% 8% in base al rapporto parentela.

Le imposte ipotecarie e catastali e di bollo

Le ulteriori imposte che colpiscono il patrimonio ereditario, a prescindere dal grado di parentela, sono le imposte ipotecaria e catastale che si applicano solo in presenza di immobili (case, box, cantine, uffici, negozi, laboratori, capannoni, terreni).

Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili l’Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un quadro per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto beni immobili. Con la dichiarazione telematica il calcolo dell’autoliquidazione è automatico.

L’ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali.

IMPOSTA IPOTECARIA

Per l’imposta ipotecaria l’aliquota è del 2% con un minimo di 200,00 euro, salvo l’immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l’imposta si applica in misura fissa. Come, ad esempio, nel caso di agevolazioni prima casa.

CATASTALE

L’imposta catastale si calcola applicando l’aliquota attualmente prevista dall’articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale dell’1% (Decreto legislativo n. 347/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro. Anche in questo caso se l’immobile gode di agevolazioni si applica l’imposta in misura fissa.

TASSA IPOTECARIA

La tassa ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 90 euro che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero
circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.

Coefficienti per il calcolo del valore catastale

Il valore catastale di un immobile è utile al fine di determinare la base imponibile per il calcolo di determinate imposte. In particolare esso è il parametro sul quale si calcolano le imposte di successione e di donazione e le imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cosiddetto “prezzo valore”). E’ inoltre in base al valore catastale che si applica il meccanismo della valutazione automatica e cioè il meccanismo che impedisce all’Ufficio del Registro il potere di procedere all’accertamento di valore qualora il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore al reddito risultante in catasto, aggiornato con gli appositi coefficienti (art. 52 comma 4 Tur).

Per calcolare il valore catastale occorre moltiplicare la rendita catastale (o “r.c.”) dell’immobile (valore risultante da una visura catastale) per determinati coefficienti, diversi a seconda della categoria catastale cui appartiene l’immobile. La legge prescrive la rivalutazione della rendita catastale dell’immobile prima di moltiplicarla per il coefficiente legislativamente previsto. Qui di seguito, per semplificare, troverete invece i moltiplicatori utilizzabili senza necessità di rivalutare la rendita. Il valore catastale non esclude comunque l’obbligo delle parti di dichiarare nell’atto di compravendita il prezzo realmente pagato.

La rendita catastale può essere cercata anche online tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia del Territorio: per entrare basta il codice fiscale e per la ricerca servono gli estremi catastali dell’immobile (comune, foglio catastale, particella/mappale ed eventuale subalterno).

Per la prima casarendita catastale non rivalutata x 115,5
Per tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,C (escluse A/10 e C/1)rendita catastale non rivalutata x 126
Per i fabbricati del gruppo Brendita catastale non rivalutata x 147
Per i fabbricati A/10 e Drendita catastale non rivalutata x 63
Per i fabbricati C1 ed Erendita catastale non rivalutata x 42,84
Per i terreni non edificabili (agricoli e non)reddito dominicale non rivalutato x 112,50

La leggittima

Spesso si sente parlare di “legittima” anche con un altro significato e al riguardo è importante fare la seguente precisazione:

  • la successione che si apre per legge, cioè senza testamento, si chiama “successione legittima” e gli eredi, individuati in base alla successione per legge, si chiamano “eredi legittimi”. Quando si apre la successione legittima, la legge stabilisce le quote di ripartizione dell’intero patrimonio fra gli eredi, individuati in base al grado di parentela con il defunto. Si prenda l’ipotesi più semplice di successione e cioè quando muore un soggetto che lascia coniuge e due figli: l’eredità si devolve per 1/3 al coniuge e per 2/3 ai figli. La somma delle quote devolute agli eredi deve necessariamente fare l’intero.
  • quando si parla di “legittima”, si fa riferimento anche a quella quota dell’eredità che la legge riserva necessariamente a determinate categorie di soggetti e che entra in gioco solo quando il testatore abbia fatto testamento e/o donazioni in vita. La “legittima”, che proprio per evitare confusione nei termini viene anche definita “quota di riserva” o “quota necessaria”, è quella quota di patrimonio ereditario riconosciuta a determinati soggetti che, per la loro stretta relazione con il defunto, si ritengono meritevoli di una particolare tutela. Questi soggetti si chiamano “legittimari” e sono unicamente il coniuge e i figli del defunto e, in mancanza di figli, gli ascendenti, cioè i genitori del defunto. I fratelli invece, diversamente dal comune sentire, non sono compresi nella categoria dei “legittimari” e quindi il testatore può escluderli dalla propria successione senza che questi possano rivendicare alcunché.

A tutela dei c.d. “legittimari”, la legge prevede una particolare azione giudiziaria che si chiama “azione di riduzione” che può essere esperita ogni qual volta il testatore abbia lasciato a questi soggetti beni non sufficienti a soddisfare la quota ad essi spettante ovvero li abbia addirittura esclusi dalla successione. L’azione di riduzione, che va proposta innanzi all’Autorità Giudiziaria, consente ai legittimari di essere reintegrati nella quota di patrimonio ad essi riservata.

Per fare un esempio, nell’ipotesi in cui un soggetto lascia coniuge e più figli, la “legittima” a questi spettante è pari a ¼ per il coniuge e complessivamente di ½ per i figli. Ciò significa che qualora il defunto abbia lasciato un testamento o abbia fatto donazioni in vita lesive di quanto spettante ai legittimari, questi soggetti possono rivendicare la parte di patrimonio non ricevuta fino ad integrare l’intera quota ad essi spettante.

La quota di cui il testatore può quindi disporre liberamente prende il nome di “quota disponibile”.

Strettamente collegata alla azione di riduzione, vi è la c.d. “azione di restituzione” che è quella azione che il legittimario, che abbia precedentemente vinto l’azione di riduzione ottenendo dal giudice una sentenza volta ad essere re-integrato nella “quota di riserva”, può esperire contro i terzi che abbiano acquistato immobili dagli eredi o dal donatario, qualora il patrimonio degli eredi o del donatario non sia sufficiente a soddisfare a reintegrare detta quota. Questo è il motivo per cui nella prassi, l’acquisto di beni provenienti da eredità o da donazione può presentare una serie di ostacoli.

Al riguardo si consiglia quindi di consultare sempre il Notaio per avere una consulenza qualificata.

Le aliquote sono pari al 2% e all’1% e si calcolano sul valore catastale dell’immobile o della quota di immobile che cade in successione. Al riguardo bisogna specificare che le imposte si pagano solo sulla quota di titolarità del defunto, non anche la quota che è già di proprietà ad esempio del coniuge o di altri soggetti. Qualora ad esempio due coniugi abbiano acquistato un immobile, e uno dei due viene a mancare, la quota che cade in successione e che è soggetta ad imposta, è solo la quota del 50%(pari ad 1/2); il rimanente 50% è di proprietà del coniuge superstite e non entra nel calcolo della successione. Il valore catastale soggetto ad imposta va quindi sempre rapportato alla quota di proprietà del defunto, come si desume dai titoli di acquisto e dalle risultanze ipotecarie e catastali.

Le imposte ipotecaria e catastale, unitamente ai bolli e ai diritti speciali, vengono pagate in sede di registrazione della dichiarazione di successione mentre, qualora la successione sia soggetta anche all’imposta di successione, questa viene determinata e richiesta agli eredi direttamente dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla registrazione della dichiarazione di successione mediante un avviso che viene notificato agli eredi mediamente nell’arco di 6 mesi.

E’ importante sapere che gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto a far data dalla morte e non dalla presentazione della dichiarazione di successione, pertanto tasse, imposte e oneri, quali ad esempio IMU, tassa rifiuti e spese condominiali, sono a carico degli eredi in modo dalla data del decesso.

La dichiarazione di successione può essere predisposta e presentata all’agenzia delle Entrate direttamente dagli eredi interessati o tramite gli intermediari abilitati; tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia e dei molteplici incombenti relativi alla compilazione del modello telematico, può essere sempre preferibile farsi assistere da un Notaio .