{"id":745,"date":"2017-11-02T21:13:48","date_gmt":"2017-11-02T20:13:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assiomasrl.it\/?p=745"},"modified":"2023-11-20T15:05:36","modified_gmt":"2023-11-20T14:05:36","slug":"associazioni-sportive-spese-di-pubblicita-e-requisito-di-inerenza-sentenza-favorevole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assiomasrl.it\/?p=745","title":{"rendered":"Associazioni sportive: spese di pubblicit\u00e0 e requisito di inerenza, sentenza favorevole"},"content":{"rendered":"<p class=\"western\" align=\"justify\">La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in materia di Associazioni sportive per affrontare il delicato tema dell\u2019inerenza. Ancora una volta entrano in gioco le spese di pubblicit\u00e0 la cui deducibilit\u00e0 \u00e8 spesso fonte di contestazione da parte del Fisco.<\/p>\n<p>Ad una contribuente veniva notificato un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per il periodo di imposta 2007. In particolare, l\u2019Agenzia delle Entrate riteneva <strong>indeducibili per difetto d\u2019inerenza<\/strong>, le spese di <strong>sponsorizzazione <\/strong>a favore di due associazioni dilettantistiche sostenute dalla contribuente stessa. Quest\u2019ultima pertanto, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente che lo accoglieva; successivamente la CTR confermava la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Di conseguenza, l\u2019Amministrazione finanziaria decideva di presentare ricorso per Cassazione. Essa nello specifico, lamentava l\u2019erroneit\u00e0 della decisione dei giudici d\u2019appello di ritenere inerenti i costi di sponsorizzazione delle due societ\u00e0 dilettantistiche, all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa della contribuente.<\/p>\n<p>In questo caso, come in passato, la Suprema Corte ha sostenuto una tesi estremamente favorevole alle societ\u00e0 ed associazioni sportive dilettantistiche. <strong>Secondo l\u2019ordinanza n. 21333 depositata il 14 settembre<\/strong> scorso le somme corrisposte ai predetti soggetti, entro il limite di 200.000 euro, sono spese di pubblicit\u00e0 deducibili nell\u2019anno. Si tratta, secondo del collegio giudicante, di una presunzione assoluta che non ammette la prova contraria. <strong>Pertanto, ai fini della deducibilit\u00e0 della spesa non \u00e8 necessario dimostrare l\u2019inerenza dei predetti oneri.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso preso in esame alla Cassazione la contestazione dell\u2019inerenza della spesa era fondata, come spesso accade, sulla localizzazione territoriale delle societ\u00e0 sportive. Trattandosi di societ\u00e0 dilettantistiche che operavano in un ambito territoriale molto lontano rispetto alla localizzazione geografica e al relativo mercato \u201ccoperto\u201d dallo sponsor, ben difficilmente sarebbero conseguite delle entrate a seguito del messaggio pubblicitario rivolto al pubblico. In pratica, nonostante la rilevante cifra corrisposta dallo sponsor ben difficilmente sarebbe conseguito un vantaggio dal messaggio pubblicitario.<\/p>\n<p>La Commissione Tributaria provinciale e quella Regionale hanno accolto le eccezioni del contribuente e quindi l\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 rivolta alla Corte di Cassazione. Secondo il giudice di legalit\u00e0 \u00e8 l\u2019art. 90 della legge n. 289\/2002 che, sia pure entro il limite massimo di 200.000 euro, qualifica come inerenti e congrue le spese di pubblicit\u00e0. Pertanto non \u00e8 necessario alcun riscontro in tal senso.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 in passato \u00e8 stata la stessa Agenzia delle entrata a sostenere la tesi della presunzione assoluta con la Circ. n. 21\/2003. Tale presunzione opera a condizione che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell\u2019immagine\/prodotto dell\u2019impresa. Inoltre il soggetto che riceve la somma deve avere natura di societ\u00e0 o associazione sportiva dilettantistica e deve assumere l\u2019impegno a promuovere il marchio o il prodotto. A tal fine sar\u00e0 essenziale l\u2019iscrizione del contribuente nel registro telematico gestito dal CONI. L\u2019iscrizione ha natura sostanziale in quanto attribuisce alla compagine sociale la qualificazione di societ\u00e0 o associazione sportiva dilettantistica meritevole di fruire delle agevolazioni previste dal sistema (cfr art. 90 della L. n. 289\/2002). Inoltre, affinch\u00e9 trovi applicazione la predetta presunzione di inerenza la societ\u00e0 sportiva deve avere concretamente svolto l\u2019attivit\u00e0 promozionale rispetto alla somma ricevuta. Ad esempio deve aver apposto il marchio dello sponsor sulle divise sociali o aver affisso a bordo campo lo striscione che promuove l\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione interviene ancora una volta in materia di Associazioni sportive per affrontare il delicato tema dell\u2019inerenza. Ancora una volta entrano in gioco le spese di pubblicit\u00e0 la cui deducibilit\u00e0 \u00e8 spesso fonte di contestazione da parte del Fisco. 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