{"id":5256,"date":"2023-12-26T15:53:08","date_gmt":"2023-12-26T14:53:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assiomasrl.it\/?page_id=5256"},"modified":"2023-12-26T15:53:08","modified_gmt":"2023-12-26T14:53:08","slug":"successione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.assiomasrl.it\/?page_id=5256","title":{"rendered":"SUCCESSIONE"},"content":{"rendered":"\n<p>FACCIAMO TUTTO NOI, ANCHE L\u2019INVIO TELEMATICO<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre alla predisposizione della pratica provvederemo NOI anche all\u2019INVIO telematico della SUCCESSIONE e della VOLTURA.<\/p>\n\n\n\n<p>Caratteristica della pratica di&nbsp;<strong>SUCCESSIONE SEMPLICE<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>\u25cf Residenza del defunto in Italia<br>\u25cf Numero massimo di eredi: 7<br>\u25cf Numero massimo di unit\u00e0 immobiliari: 4<br>\u25cf Numero massimo di conti correnti e\/o deposito titoli: 5 (verificare che la banca non richieda l\u2019atto notorio per l\u2019estinzione del conto)<br>\u25cf Numero massimo di tipologia di titoli per ogni deposito titoli: 5<br>\u25cf Non deve essere presente un testamento da pubblicare<br>\u25cf Non devono esserci terreni intestati al defunto<br>\u25cf Non deve esserci una cassetta di sicurezza intestata al defunto<br>\u25cf Il defunto non deve essere proprietario di quote societarie e\/o aziende<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per le pratiche di successione con caratteristiche differenti da quelle sopra indicate \u00e8 possibile richiedere un preventivo personalizzato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La successione deve essere presentata entro un anno dal decesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per l&#8217;elaborazione della pratica la documentazione dovr\u00e0 essere inoltrata a noi entro e non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza.<br>Nel caso in cui la pratica ci venga consegnata oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza, il prezzo del servizio viene<br>maggiorato del 50% ed \u00e8 necessario contattarci per avere la conferma scritta della possibilit\u00e0 dell&#8217;invio entro i termini.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019invio telematico della successione, \u00e8 possibile richiedere UNA SOLA copia conforme.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gli obblighi in capo agli eredi e la dichiarazione di successione<\/h2>\n\n\n\n<p>A seguito della apertura della successione si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 necessario presentare la dichiarazione di successione solo quando si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gli eredi sono coniuge \/ parenti in linea retta<\/p>\n\n\n\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il patrimonio mobiliare sia inferiore a Euro 100.000,00<\/p>\n\n\n\n<p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non vi siano immobili \/diritti reali immobiliari<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione <strong>di successione non \u00e8 un atto notarile, ma un amdempimento fiscale<\/strong> che viene redatto su un modello predisposto dal Ministero delle Finanze e che consente allo Stato di riscuotere le imposte sul valore del patrimonio ereditario e in base al rapporto di parentela fra defunto ed eredi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I documenti necessari<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"has-small-font-size\">\n<li style=\"font-size:14px\">L\u2019articolo 30 del Testo unico sull\u2019imposta sulle successioni e donazioni elenca i\u00a0<strong>documenti che devono essere allegati alla dichiarazione<\/strong>:\n<ul>\n<li>&nbsp;documenti di identit\u00e0 e il codice fiscale del richiedente la pubblicazione;<\/li>\n\n\n\n<li>una fotocopia dei documenti di identit\u00e0 del testatore;<\/li>\n\n\n\n<li>un estratto dell\u2019atto di morte;<\/li>\n\n\n\n<li>il testamento in originale<\/li>\n\n\n\n<li>il certificato di morte (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell\u2019assenza o della morte presunta;<\/li>\n\n\n\n<li>gli estratti catastali relativi agli immobili;<\/li>\n\n\n\n<li>il certificato di stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinit\u00e0 con lui, nonch\u00e9 i documenti di prova della parentela naturale;<\/li>\n\n\n\n<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0) degli atti di ultima volont\u00e0 dai quali \u00e9 regolata la successione;<\/li>\n\n\n\n<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0) dell\u2019atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l\u2019eventuale accordo delle parti per l\u2019integrazione dei diritti di legittima lesi;<\/li>\n\n\n\n<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0) dell\u2019ultimo bilancio o inventario, nonch\u00e9 delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;<\/li>\n\n\n\n<li>la copia autentica (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0) degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;<\/li>\n\n\n\n<li>i documenti di prova delle passivit\u00e0 e degli oneri deducibili nonch\u00e9 delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La fase della successione ereditaria ha inizio con la morte del defunto; la legge, all\u2019articolo 456 del codice civile, dispone che&nbsp;<em>\u201cla successione si apre&nbsp;<u>al momento della morte<\/u>&nbsp;nel luogo dell\u2019ultimo domicilio del defunto\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"minori\">La presenza di minori o di incapaci <\/h2>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui la devoluzione del patrimonio ereditario avvenga in favore di minori o incapaci sono necessarie particolari autorizzazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta delle&nbsp;<strong>autorizzazioni del giudice tutelare&nbsp;<\/strong>che rilevano in particolare con riguardo all\u2019accettazione o alla rinuncia dell\u2019eredit\u00e0. La legge consente a tali soggetti di accettare l\u2019eredit\u00e0 solo con beneficio d\u2019inventario.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ottenimento di tali autorizzazioni \u00e8 coadiuvato dall\u2019intervento del notaio. Nel caso del&nbsp;<strong>minore di et\u00e0<\/strong>&nbsp;sono i genitori a decidere circa l\u2019accettazione o la rinuncia dell\u2019eredit\u00e0 dopo aver ottenuto l\u2019autorizzazione del giudice tutelare. L\u2019<strong>interdetto, inabilitato o l\u2019emancipato<\/strong>&nbsp;possono accettare l\u2019eredit\u00e0 tramite il tutore o il curatore che abbiano ottenuto l\u2019autorizzazione dal giudice tutelare. Le stesse regole valgono per il beneficiario di&nbsp;<strong>amministrazione di sostegno&nbsp;<\/strong>salvo il decreto di nomina dell\u2019amministratore di sostegno consenta al beneficiato l\u2019accettazione pura e semplice dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La successione : \u201c<strong>legittima<\/strong>\u201d o \u201c<strong>testamentaria<\/strong>\u201d.<\/h2>\n\n\n\n<p>Si ha \u201c<strong>successione legittima<\/strong>\u201d quando il defunto non ha lasciato testamento: in questo caso \u00e8 la legge a stabilire chi siano gli eredi e per quali quote in base al grado di parentela con il defunto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ha \u201c<strong>successione testamentaria<\/strong>\u201d quando il defunto, attraverso un testamento redatto nelle forme di legge, ha manifestato le proprie volont\u00e0 in ordine agli eredi e alla devoluzione del proprio patrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 avere anche il caso in cui la\u00a0<strong>successione<\/strong>\u00a0sia regolata sia dal testamento sia dalla legge e ci\u00f2 si verifica ogni qual volta il testatore abbia disposto solo in parte del proprio patrimonio con la conseguenza che, per i beni di cui il testatore non abbia espressamente disposto, suppliscono i criteri di devoluzione stabiliti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;imposta di Successione<\/h2>\n\n\n\n<p>Di seguito si riporta un prospetto delle aliquote dell\u2019imposta di successione attualmente in vigore secondo la legge italiana:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Grado di parentela<\/td><td>Franchigia<\/td><td>Aliquota<\/td><\/tr><tr><td>Coniuge\/parenti in linea retta<\/td><td>1 milione<\/td><td>4%<\/td><\/tr><tr><td>Fratelli\/ sorelle (collaterali di secondo grado)<\/td><td>100.000,00<\/td><td>6%<\/td><\/tr><tr><td>Parenti fino al quarto grado<\/td><td>Nessuna<\/td><td>6%<\/td><\/tr><tr><td>Affini in linea retta \/ collaterale fino al terzo grado<\/td><td>Nessuna<\/td><td>6%<\/td><\/tr><tr><td>Parenti oltre il quarto grado\/affini oltre il terzo grado\/estranei<\/td><td>Nessuna<\/td><td>8%<\/td><\/tr><tr><td>Persone con handicap riconosciuto grave (ex legge 104\/92)<\/td><td>1.500.000,00 a prescindere dalla parentela<\/td><td>4% 6% 8% in base al rapporto parentela.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le imposte ipotecarie e catastali e di bollo<\/h2>\n\n\n\n<p>Le ulteriori imposte che colpiscono il patrimonio ereditario, a prescindere dal grado di parentela, sono le imposte ipotecaria e catastale che si applicano solo in presenza di immobili (case, box, cantine, uffici, negozi, laboratori, capannoni, terreni).<\/p>\n\n\n\n<p>Se nell\u2019attivo ereditario sono compresi beni immobili l\u2019Agenzia delle entrate ha previsto che il contribuente proceda ad un\u2019<strong>autoliquidazione delle imposte<\/strong>&nbsp;ipotecaria, catastale e di bollo nonch\u00e9 della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provveda al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il modulo da compilare per la dichiarazione di successione infatti contiene un quadro per il calcolo e la quantificazione di tali imposte ove la devoluzione abbia ad oggetto&nbsp;<strong>beni immobili<\/strong>. Con la dichiarazione telematica il calcolo dell\u2019autoliquidazione \u00e8 automatico.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ammontare di tali imposte viene calcolato applicando al valore dei beni trasferiti le aliquote previste dalla tariffa allegata al Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IMPOSTA IPOTECARIA<\/h3>\n\n\n\n<p>Per l\u2019<strong>imposta ipotecaria l\u2019aliquota \u00e8 del 2%<\/strong>&nbsp;con un minimo di 200,00 euro, salvo l\u2019immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali con le quali l\u2019imposta si applica in misura fissa. Come, ad esempio, nel caso di agevolazioni prima casa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CATASTALE<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>imposta catastale<\/strong>&nbsp;si calcola applicando l\u2019aliquota attualmente prevista dall\u2019articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale&nbsp;<strong>dell\u20191%<\/strong>&nbsp;(Decreto legislativo n. 347\/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200,00 euro. Anche in questo caso se l\u2019immobile gode di agevolazioni si applica l\u2019imposta in misura fissa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">TASSA IPOTECARIA<\/h3>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>tassa ipotecaria&nbsp;<\/strong>\u00e8 dovuta nella misura fissa di&nbsp;<strong>90 euro<\/strong>&nbsp;che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IMPOSTA DI BOLLO<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>imposta di bollo&nbsp;<\/strong>\u00e8 dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle \u201cconservatorie\u201d ovvero<br>circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">TRIBUTI SPECIALI CATASTALI<\/h3>\n\n\n\n<p>I&nbsp;<strong>Tributi speciali&nbsp;<\/strong>sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall\u2019art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Coefficienti per il calcolo del valore catastale<\/h1>\n\n\n\n<p>Il valore catastale di un immobile \u00e8 utile al fine di determinare la base imponibile per il calcolo di determinate imposte. In particolare esso \u00e8 il parametro sul quale si calcolano le imposte di successione e di donazione e le imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cosiddetto \u201cprezzo valore\u201d). E\u2019 inoltre in base al valore catastale che si applica il meccanismo della&nbsp;valutazione automatica e cio\u00e8 il meccanismo che impedisce all\u2019Ufficio del Registro il potere di procedere all\u2019accertamento di valore qualora il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore al reddito risultante in catasto, aggiornato con gli appositi&nbsp;coefficienti&nbsp;(art. 52 comma 4 Tur).<\/p>\n\n\n\n<p>Per calcolare il valore catastale occorre moltiplicare la rendita catastale (o \u201cr.c.\u201d) dell\u2019immobile (valore risultante da una visura catastale) per determinati coefficienti, diversi a seconda della categoria catastale cui appartiene l\u2019immobile. La legge prescrive la rivalutazione della rendita catastale dell\u2019immobile prima di moltiplicarla per il coefficiente legislativamente previsto. Qui di seguito, per semplificare, troverete invece i moltiplicatori utilizzabili senza necessit\u00e0 di rivalutare la rendita. Il valore catastale non esclude comunque l\u2019obbligo delle parti di dichiarare nell\u2019atto di compravendita il prezzo realmente pagato.<\/p>\n\n\n\n<p>La rendita catastale pu\u00f2 essere cercata anche online tramite l\u2019apposito&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/schede\/fabbricatiterreni\/visura-catastale\/visura-catastale-online\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">servizio<\/a>&nbsp;messo a disposizione dall\u2019Agenzia del Territorio: per entrare basta il codice fiscale e per la ricerca servono gli estremi catastali dell\u2019immobile (comune, foglio catastale, particella\/mappale ed eventuale subalterno).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Per la prima casa<\/td><td>rendita catastale non rivalutata x 115,5<\/td><\/tr><tr><td>Per tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,C (escluse A\/10 e C\/1)<\/td><td>rendita catastale non rivalutata x 126<\/td><\/tr><tr><td>Per i fabbricati del gruppo B<\/td><td>rendita catastale non rivalutata x 147<\/td><\/tr><tr><td>Per i fabbricati A\/10 e D<\/td><td>rendita catastale non rivalutata x 63<\/td><\/tr><tr><td>Per i fabbricati C1 ed E<\/td><td>rendita catastale non rivalutata x 42,84<\/td><\/tr><tr><td>Per i terreni non edificabili (agricoli e non)<\/td><td>reddito dominicale non rivalutato x 112,50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La leggittima<\/h2>\n\n\n\n<p>Spesso si sente parlare di\u00a0<em>\u201clegittima\u201d<\/em>\u00a0anche con un altro significato e al riguardo \u00e8 importante fare la seguente precisazione:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la successione che si apre per legge, cio\u00e8 senza testamento, si chiama \u201c<strong>successione legittima<\/strong>\u201d e gli eredi, individuati in base alla successione per legge, si chiamano \u201ceredi legittimi\u201d. Quando si apre la successione legittima, la legge stabilisce le quote di ripartizione dell\u2019intero patrimonio fra gli eredi, individuati in base al grado di parentela con il defunto. Si prenda l\u2019ipotesi pi\u00f9 semplice di successione e cio\u00e8 quando muore un soggetto che lascia coniuge e due figli: l\u2019eredit\u00e0 si devolve per 1\/3 al coniuge e per 2\/3 ai figli. La somma delle quote devolute agli eredi deve necessariamente fare l\u2019intero.<\/li>\n\n\n\n<li>quando si parla di&nbsp;<em>\u201clegittima\u201d<\/em>, si fa riferimento anche a quella quota dell\u2019eredit\u00e0 che la legge riserva necessariamente a determinate categorie di soggetti e che entra in gioco solo quando il testatore abbia fatto testamento e\/o donazioni in vita. La \u201c<em>legittima\u201d<\/em>, che proprio per evitare confusione nei termini viene anche definita&nbsp;<em>\u201cquota di riserva\u201d<\/em>&nbsp;o&nbsp;<em>\u201cquota necessaria\u201d,&nbsp;<\/em>\u00e8 quella quota di patrimonio ereditario riconosciuta a determinati soggetti che, per la loro stretta relazione con il defunto, si ritengono meritevoli di una particolare tutela. Questi soggetti si chiamano \u201clegittimari\u201d e sono unicamente il coniuge e i figli del defunto e, in mancanza di figli, gli ascendenti, cio\u00e8 i genitori del defunto. I fratelli invece, diversamente dal comune sentire, non sono compresi nella categoria dei \u201clegittimari\u201d e quindi il testatore pu\u00f2 escluderli dalla propria successione senza che questi possano rivendicare alcunch\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A tutela dei c.d. \u201clegittimari\u201d, la legge prevede una particolare azione giudiziaria che si chiama \u201cazione di riduzione\u201d che pu\u00f2 essere esperita ogni qual volta il testatore abbia lasciato a questi soggetti beni non sufficienti a soddisfare la quota ad essi spettante ovvero li abbia addirittura esclusi dalla successione. L\u2019azione di riduzione, che va proposta innanzi all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, consente ai legittimari di essere reintegrati nella quota di patrimonio ad essi riservata.<\/p>\n\n\n\n<p>Per fare un esempio, nell\u2019ipotesi in cui un soggetto lascia coniuge e pi\u00f9 figli, la&nbsp;<em>\u201clegittima\u201d&nbsp;<\/em>a questi spettante \u00e8 pari a \u00bc per il coniuge e complessivamente di \u00bd per i figli. Ci\u00f2 significa che qualora il defunto abbia lasciato un testamento o abbia fatto donazioni in vita lesive di quanto spettante ai legittimari, questi soggetti possono rivendicare la parte di patrimonio non ricevuta fino ad integrare l\u2019intera quota ad essi spettante.<\/p>\n\n\n\n<p>La quota di cui il testatore pu\u00f2 quindi disporre liberamente prende il nome di&nbsp;<em>\u201cquota disponibile\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Strettamente collegata alla azione di riduzione, vi \u00e8 la c.d. \u201cazione di restituzione\u201d che \u00e8 quella azione che il legittimario, che abbia precedentemente vinto l\u2019azione di riduzione ottenendo dal giudice una sentenza volta ad essere re-integrato nella \u201cquota di riserva\u201d, pu\u00f2 esperire contro i terzi che abbiano acquistato immobili dagli eredi o dal donatario, qualora il patrimonio degli eredi o del donatario non sia sufficiente a soddisfare a reintegrare detta quota. Questo \u00e8 il motivo per cui nella prassi, l\u2019acquisto di beni provenienti da eredit\u00e0 o da donazione pu\u00f2 presentare una serie di ostacoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo si consiglia quindi di consultare sempre il Notaio per avere una consulenza qualificata.<\/p>\n\n\n\n<p>Le aliquote sono pari al 2% e all\u20191% e si calcolano sul valore catastale dell\u2019immobile o della quota di immobile che cade in successione. Al riguardo bisogna specificare che le imposte si pagano solo sulla quota di titolarit\u00e0 del defunto, non anche la quota che \u00e8 gi\u00e0 di propriet\u00e0 ad esempio del coniuge o di altri soggetti. Qualora ad esempio due coniugi abbiano acquistato un immobile, e uno dei due viene a mancare, la quota che cade in successione e che \u00e8 soggetta ad imposta, \u00e8 solo la quota del 50%(pari ad 1\/2); il rimanente 50% \u00e8 di propriet\u00e0 del coniuge superstite e non entra nel calcolo della successione. Il valore catastale soggetto ad imposta va quindi sempre rapportato alla quota di propriet\u00e0 del defunto, come si desume dai titoli di acquisto e dalle risultanze ipotecarie e catastali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le imposte ipotecaria e catastale, unitamente ai bolli e ai diritti speciali, vengono pagate in sede di registrazione della dichiarazione di successione mentre, qualora la successione sia soggetta anche all\u2019imposta di successione, questa viene determinata e richiesta agli eredi direttamente dall\u2019Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla registrazione della dichiarazione di successione mediante un avviso che viene notificato agli eredi mediamente nell\u2019arco di 6 mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 importante sapere che gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto a far data dalla morte e non dalla presentazione della dichiarazione di successione, pertanto tasse, imposte e oneri, quali ad esempio IMU, tassa rifiuti e spese condominiali, sono a carico degli eredi in modo dalla data del decesso.<\/p>\n\n\n\n<p>La<strong>&nbsp;dichiarazione di successione&nbsp;<\/strong>pu\u00f2 essere predisposta e presentata all\u2019agenzia delle Entrate direttamente dagli eredi interessati o tramite gli intermediari abilitati; tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia e dei molteplici incombenti relativi alla compilazione del modello telematico, pu\u00f2 essere sempre preferibile farsi assistere da un Notaio .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FACCIAMO TUTTO NOI, ANCHE L\u2019INVIO TELEMATICO Oltre alla predisposizione della pratica provvederemo NOI anche all\u2019INVIO telematico della SUCCESSIONE e della VOLTURA. 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